Condizioni di vendita e di consegna
CLAUSOLA 1. APPLICABILITCÀ
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni Generali”) si applicano a tutte le richieste, offerte e accordi in cui Brink Towing Systems S.a.r.l. filiale italiana (di seguito "Brink" o “Venditore”) agisca quale venditore di beni.
1.2 Le Condizioni Generali, così come qualsiasi altro ordine scritto e/o altro accordo connesso alle Condizioni Generali e stipulato tra le Parti, costituiscono nel loro insieme il contratto (il "Contratto") stipulato tral'acquirente o l’offerente o lo stipulante (di seguito “Acquirente”) e il Venditore (Venditore e Acquirente sono di seguito congiuntamente definiti quali, “Parti” e, singolarmente quali, “Parte”) per la vendita di beni che vengono forniti dal Venditore all’Acquirente (di seguito “Beni” o “Bene”).
1.3 Le variazioni al presente Contratto potranno essere concordate solo per iscritto tra le Parti.
CLAUSOLA 2. OFFERTE
2.1 Tutte le informazioni - a titolo esemplificativo ma non esaustivo indici, prezzi, dimensioni, quantitativi, colori e altre specifiche - contenute nei listini prezzi ed in altro materiale informativo e/o descrittivo riferiti a ciascun Bene commercializzato dal Venditore sono da ritenersi non vincolanti per il Venditore e potranno subire qualsiasi variazione ad opera del Venditore in qualunque momento.
2.2 Nel caso in cui l'Altra Parte non accetti un'offerta di Brink, dovrà immediatamente restituire a Brink l'offerta e tutta la documentazione ad essa relativa.
2.3 Brink ha il diritto di addebitare all'Altra Parte le spese relative a (la creazione di) un'offerta, a condizione che Brink lo abbia notificato all'Altra Parte per iscritto ed in anticipo.
CLAUSOLA 3. ACCORDI
3.1 Il presente Contratto si intenderà come regolarmente stipulato e concluso tra le Parti e troverà esecuzione a decorrere. i. dalla ricezione dell’ordine trasmesso dall’Acquirente al Venditore, nell’ipotesi in cui l’Acquirente abbia inviato un ordine scritto sulla basedi un'offerta irrevocabile trasmessa a quest’ultimo dal Venditore; ii. dall’invio della conferma scritta di avvenuta ricezione dell’ordine ad opera del Venditore a favore dell’Acquirente o dalla data in cui il Venditore abbia evaso l’ordine inviato a quest’ultimo dall’Acquirente, nell’ipotesi in cui l’ordine scritto non sia preceduto da un’offerta irrevocabile trasmessa all’Acquirente dal Venditore, ovvero l’invio dell’ordine ad opera dell’Acquirente faccia seguito ad un'offerta revocabile trasmessa dal Venditore all’Acquirente.
3.2 Nel caso in cui un ordine scritto dell'Alta Parte non sia preceduto da un offerta di Brink, o segua un'offerta di Brink senza impegno, allora l'accordo è da ritenersi concluso nel momento in cui Brink invia una conferma scritta dell'ordine, o inizia l’esecuzione dello stesso.
3.3 ISe e nella misura in cui la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 di questa clausola avviene per mezzo di EDI (Electronic Data Interchange) o fax, i messaggi EDI e fax devono essere considerati come documenti scritti.
3.4 Il raggiungimento di un accordo come descritto nel sottopunto sopra, implica che l'Altra Parte rinunci a qualsiasi diritto di applicare le proprie condizioni e condizioni.
CLAUSOLA 4. PREZZI
4.1 I prezzi saranno indicati in euro (IVA esclusa).
4.2 Qualora, successivamente alla conclusione del Contratto ma in un momento antecedentemente alla consegna dei Beni, dovesse verificarsi
una variazione di uno o più fattori che determinano un aumento del prezzo - a titolo esemplificativo e non esaustivo i prezzi di acquistodelle materie prime, il costo di materiali e/o dei componenti, il costo della manodopera, le imposte, le tasse, i tassi di cambio o simili - anche solo di un unico Bene, il Venditore maturerà il diritto di modificare,conseguentemente, i prezzi di vendita dei Beni precedentementeofferti (anche nell’ ipotesi in cui il Contratto avesse trovato esecuzione in relazione all’invio di un’offerta irrevocabile trasmessa dal Venditore all’Acquirente).
4.3 Al verificarsi dell’ipotesi di cui sopra, il Venditore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all’Acquirente le variazioni apportate al prezzo di vendita (originariamente offerto) del Bene o dei Beni interessati dalla variazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4.4 Qualora la variazione del prezzo del Bene o dei Beni superasse del 10% il totale del prezzo originario, l'Acquirente maturerà il diritto di recedere dal presente Contratto. Resta inteso che il recesso avrà efficacia a decorrere dalla data di ricezione ad opera del Venditore della comunicazione di recesso notificata a quest’ultimo dall’Acquirente, che in ogni caso dovrà essere notificata entro 7 (sette) giorni dal ricevimento ad opera dell’Acquirente della comunicazione trasmessa a quest’ultimo dal Venditore in cui si dà evidenza della variazione di cui sopra. Il recessodal Contratto per la causa di cui al presente articolo non attribuisce a nessuna delle Parti il diritto a richiedere alcun risarcimento dei danni, diretti e/o indiretti, eventualmente sofferti dalle Parti. Resta inteso che nell’ipotesi di cui sopra, l’Acquirente è tenuto al pagamento del prezzo dovuto per le prestazioni che, alla data di efficacia del recesso, siano già state evase dal Venditore.
CLAUSOLA 5. CONSEGNA
5.1 La consegna avverrà con resa Franco Fabbrica/clausola di vendita Ex Works (EXW) - Incoterms ICC Parigi 2010 qualora non diversamente concordato tra le Parti. La consegna dei Beni avverrà di norma nel termine indicato nella fattura proforma emessa dal Venditore. Tale
termine è puramente indicativo e non vincolante per il Venditore ed esclude qualsiasi penalità e/o diritto al risarcimento del danno, diretto e/o indiretto, eventualmente subito dall’Acquirente in caso di ritardo nella consegna.
5.2 La consegna sarà effettuata franco fabbrica, se non diversamente concordato.
5.3 I termini di consegna concordati non potranno in nessun caso essere considerati parte essenziale dell’accordo.
5.4 Resta inteso che il Venditore farà tutto ciò che è ragionevolmente possibile per effettuare la consegna dei Beni entro i termini concordati
tra le Parti. Il Venditore si impegna ad informare tempestivamente l’Acquirente sin dal momento in cui viene a conoscenza di fatti e/o circostanze che rendano la consegna entro i termini concordati tra le Parti impossibile, dichiarando il nuovo termine di consegna dei Beni.
5.5 Qualora la consegna dei Beni dovesse protrarsi per più di tre mesi, l’Acquirente maturerà il diritto di recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata da inviare entro 7 (sette) giorni a decorrere dallo spirare del terzo mese di cui sopra. Il recesso dal Contratto per la causa di cui al presente articolo non attribuisce all’Acquirente il diritto a richiedere alcun risarcimento dei danni - diretti e indiretti - eventualmente sofferti.
5.6 Nel caso in cui il Venditore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, necessiti di informazioni e/o documenti dell’Acquirente e/o di terzisoggetti, ovvero dovesse esservi la necessità di adempiere determinate formalità, il termine di consegna decorrerà a partire dalla data in cui in cuitutte le informazioni e/o i documenti saranno in possesso del Venditore, ovvero tutte le formalità saranno state adempiute.
5.7 Il Venditore ha il diritto di effettuare consegne (anche) parziali dei Beni.
5.8 Qualora l’Acquirente non fosse in grado di ricevere i Beni nei termini concordati, i rischi connessi all’impossibilità sopravvenuta di esecuzione
delle prestazioni di cui al presente Contratto non saranno, in alcun modo, imputabili al Venditore. In tal caso, l’Acquirente sarà tenuto a custodire,
conservare ed assicurare i Beni per un periodo ragionevole, a spese e a rischio dell’Acquirente
5.9 Tutte le richieste di riprogrammare o cancellare in tutto o in parte ualsivoglia ordine per i Beni saranno invalide a meno che non
siano state accettate per iscritto da parte del Venditore. Nell’eventualità in cui, fermo restando qualsiasi altro diritto del Venditore, tale consenso
venga conferito, il Venditore avrà diritto di imporre un corrispettivo per la riprogrammazione o l’approvazione di cancellare detto ordine. Condizioni generali di vendita
5.10 Le consegne rifiutate e/o restituite dall’Acquirente al Venditore saranno accettate dal Venditore esclusivamente dopo che ne sia stata data previa comunicazione al Venditore e quest’ultimo abbia fornito il proprio consenso scritto all’Acquirente. Resta inteso che anche in caso di consenso scritto alla restituzione prestato dal Venditore, i costi, le spese e i rischi connessi alle spedizioni di cui al presente articolo saranno imputati all’Acquirente.
CLAUSOLA 6. PROPRIETÀ
6.1 La proprietà dei Beni sarà acquistata dall’Acquirente all’atto dell’avvenuto pagamento del prezzo dovuto dall’Acquirente al Venditoreper l'acquisto dei Beni medesimi e per tutto quanto possa derivare dalle previsioni del presente Contratto o concordato separatamente dalle
Parti.
6.2 L’Acquirente non è autorizzato ad alienare e/o disporre dei Beni consegnati con riserva di proprietà, fintanto che non ne avrà acquistato la proprietà.
6.3 Qualora l’Acquirente non adempia agli obblighi di pagamento, il Venditore avrà diritto a richiedere e ottenere la restituzione di tutti i Beni consegnati all’Acquirente. In tal caso, l’Acquirente garantirà al
Venditore l’esercizio di ogni azione necessaria ai fini della restituzionedei Beni, oltre a garantire al Venditore l'accesso ai luoghi in cui si trovanoi Beni.
CLAUSOLA 7. PAGAMENTO
7.1 Il pagamento del prezzo dei Beni deve essere effettuato dall’Acquirente in base alle scelte del Venditore - a titolo esemplificativo e non esaustivo
- con contrassegno, ovvero entro 30 giorni dalla consegna dei Beni.
7.2 Sempreché non diversamente specificato dal Venditore, le fatture saranno esigibili entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura stessa. L’Acquirente non avrà diritto a dedurre eventuali sconti relativi a qualsiasi compensazione o contropartita.
L’Acquirente, in caso di ritardi nei pagamenti, è tenuto a pagare a favore del Venditore il tasso di interesse moratorio maggiore previsto dalla legge applicabile a valere sui pagamenti scaduti. Il Venditore avrà diritto, a sua assoluta discrezione e in qualsiasi momento, a revocare le condizioni di pagamento di cui sopra ed a richiedere l’intero pagamento al momento dell’accettazione dell’ordine.
Nelle ipotesi di pagamenti scaduti il Venditore potrà ordinare la sospensione dell’esecuzione di ogni prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto o di altre relazioni intercorse con l’Acquirente fino a che l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Venditore.
7.3 L’Acquirente approva espressamente di pagare al Venditore tutte le spese (incluse ma non limitate ai costi legali) sostenute dal Venditore per la riscossione o l’intento di riscuotere qualsiasi importo non pagato dall’Acquirente e quindi scaduto e ogni spesa extra dovuta in seguito a fatti, direttamente e indirettamente, imputabili all’Acquirente.
7.4 Nel caso in cui si verificassero le ipotesi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i pagamenti effettuati dall’Acquirente dovranno essere imputati, in primo luogo, alle spese di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e, successivamente, alle fatture insolute con data di emissione meno recente, ossia nel rispetto di un ordine cronologico inverso riferito all’emissione dell’ultima fattura (ossia considerate dallameno recente alla più recente).
7.5 Fatte salve le disposizioni del presente Contratto, il Venditore ha facoltà di:
- i. consegnare all’Acquirente i Beni esclusivamente a mezzo pagamento con contrassegno;
ii. consegnare all’Acquirente i Beni esclusivamente a mezzo pagament oda effettuarsi entro 30 giorni dall’emissione della relativa fattura;
iii. chiedere all’Acquirente l'anticipo, in tutto o in parte, del pagamentodel prezzo dei Beni;
iv. esigere che l’Acquirente fornisca in favore del Venditore medesimo una garanzia irrevocabile ed incondizionata rilasciata da primario istituto di credito ritenuto affidabile dal Venditore di pari importo al prezzo che l’Acquirente è tenuto a versare in favore del Venditore.
7.6 Le spese da sostenere in relazione alle disposizioni di cui il paragrafo 5 di questa clausola saranno a carico dell'Altra Parte.
7.7 L’Acquirente non è autorizzato a compensare eventuali suoi crediti con quanto dovuto al Venditore ossia a sospendere i pagamenti dovuti al
Venditore se non autorizzato espressamente dal Venditore.
7.8 I Beni del Venditore possono includere pezzi o materiali che non sono nuovi, ma rimessi in uno stato simile ad un prodotto nuovo. L’Acquirente non avrà diritto di rifiutare i Beni o tentare qualsivoglia riduzione di prezzo dei Beni, motivando la richiesta sulla base dell’inclusione di pezzi o materiali rimessi a nuovo nei Beni.
7.9 Il Venditore avrà, a sua assoluta discrezione, diritto di apportare di volta in volta modifiche al design o alle specifiche dei Beni, purché tali modifiche non pregiudichino effettivamente la qualità o l’idoneità all’uso dei Beni stessi.
7.10 Fatte salve le disposizioni del presente Contratto, in caso di mancato, inesatto o parziale pagamento, da parte dell’Acquirente alla data convenuta, e dopo 7 giorni dall’intimazione restata vana, il Venditore avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, con conseguentfacoltà del Venditore di chiedere la restituzione dei Beni già consegnati, fatto salvo in ogni caso il diritto di trattenere le somme eventualmente
versate dall’Acquirente a titolo di penalità, salvo il maggior danno e gli interessi dovuti. Qualsiasi importo non pagato, inoltre, darà luogo all’applicazione di diritto al computo d’interessi di ritardato pagamento di cui al paragrafo due del presente articolo. Il Venditore potrà altresì richiedere il risarcimento dei danni, diretti e/o indiretti, eventualmente sofferti.
CLAUSOLA 8. MATERIALI ACCESSORI
8.1 A titolo esemplificativo e non esaustivo, offerte, cataloghi, immagini, disegni, specifiche e qualsiasi altro documento messo a disposizione
dell’Acquirente da parte del Venditore, nonché tutti i modelli, stampi, matrici, timbri, utensili e altro materiale accessorio utilizzato dal Venditore
nell’esecuzione del presente Contratto, compresi i materiali ausiliari che vengono acquistati o prodotti dal Venditore, anche al fine di effettuare la consegna dei Beni all’Acquirente, resteranno in ogni momento di proprietà del Venditore (di seguito “Accessori”).
8.2 L’Acquirente è obbligato a proprie spese a:
i. contrassegnare e rendere riconoscibile la proprietà del Venditore degli Accessori;
ii. mantenere gli Accessori in ottime condizioni, impiegando la diligenza comunemente richiesta e impiegata per l’esecuzione degli affari di cui
al presente Contratto e per la custodia ai sensi dell’art. 1768 del codice civile e dalle altre disposizioni di legge e regolamentarie applicabili;
iii. assicurare gli Accessori contro tutti i rischi per l’intera durata della custodia;
iv mettere a disposizione del Venditore, quando da quest’ultimo richiesto, gli Accessori.
8.3 L’Acquirente si asterrà dal duplicare o copiare il contenuto degli Accessori, dal consegnarli o cederli, a qualsiasi titolo, a terzi, dal loro utilizzo per conto di terzi, in assenza del consenso scritto rilasciato dal Venditore.
CLAUSOLA 9. TRASFERIMENTO DI DIRITTI E OBBLIGHI
Il Venditore ha il diritto di appaltare, in tutto o in parte, a terzi le prestazioni degli obblighi di cui al presente Contratto.
L’Acquirente non deve cedere o comunque trasferire i suoi diritti od obblighi ai sensi del presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto del Venditore e nessuna presunzione di cedere o trasferire in violazione del presente articolo sarà vincolante per il Venditore.
Il Venditore ha il diritto di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, a terzi soggetti, ivi incluso, il credito maturato nei confronti dell’Acquirente
CLAUSOLA 10. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
10.1 Qualora l’Acquirente abbia richiesto la produzione e la consegna di un Bene oggetto di personalizzazione (anche oggetto di sviluppo incollaborazione con l’Acquirente) (di seguito “Beni Personalizzati”) - a titolo esemplificativo e non esaustivo - che rispecchi particolari forme, abbia un particolare contenuto, si componga di particolari materiali, tragga origine da modelli forniti dal medesimo Acquirente o che necessiti di particolari attività per l’assemblaggio, l’Acquirente manleva il Venditore da ogni responsabilità che dovesse sorgere in relazione ai Beni Personalizzati e dovrà tenere indenne il Venditore da e contro qualsiasi rivendicazione dei diritti di terzi in relazione ai Beni Personalizzati e si impegna a risarcire i danni e i costi, diretti e/o indiretti, eventualmente sofferti dal Venditore e/o terzi in conseguenza della particolare richiesta di cui al presente articolo.
10.2 Il Venditore manterrà tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale che insistono sui Beni consegnati, ivi inclusi i Beni Personalizzati e gli Accessori.
10.3 A semplice richiesta del Venditore, l’Acquirente si impegna a fornire la propria collaborazione con riferimento alle formalità richieste dalla legge e/o dai regolamenti applicabili per stabilire e/o confermare i diritti di proprietà di cui al precedente paragrafo.
CLAUSOLA 11. SEGRETO
11.1 L’Acquirente garantisce il mantenimento del segreto verso terze parti in merito a tutte le informazioni commerciali provenienti dal Venditore e sarà responsabile per il risarcimento di ogni danno, diretto e/o indiretto, sofferto dal Venditore nel caso di inadempimento della disposizione di cui al presente articolo.
11.2 L'accordo commerciale raggiunto tra Brink e l'Altra Parte non può, senza autorizzazione scritta da parte Brink, essere utilizzato per gli scopi diqualsiasi terza parte.
CLAUSOLA 12. GARANZIA
12.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1490 del codice civile, il Venditore garantisce che i Beni consegnati o parti di essi sono immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore per un periodo della durata massima di 12 mesi a decorrere dalla consegna di questi ultimi. Per vizi debbono intendersi le imperfezioni della cosa che incidano in modo rilevante sulla sua utilizzabilità rendendola inidonea all’uso cui è destinata, o al suo valore, diminuendolo in modo apprezzabile.
12.2 Il Venditore garantisce che i Beni forniti si trovano in buone condizioni e sono privi di difetti. Ai sensi dell’art. 1512 c.c., il Venditore garantisce il buon funzionamento dei beni venduti per un tempo determinato, ovvero 12 mesi a decorrere dalla consegna di questi ultimi. La clausola opera nei soli casi in cui il cattivo funzionamento del Bene dipenda da cause preesistenti alla vendita o al trasferimento.
12.3 Contravvenendo alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la garanzia in favore dell’Acquirente per i Beni acquistati da terzi o per quelli sviluppati e/o prodotti da terzi su ordine del Venditore, sarà limitata alla garanzia che il Venditore è in grado di negoziare con i medesimi terzi. Qualora qualsiasi Bene presenti vizi e/o difetti entro il periodo di garanzia, il Venditore, a propria scelta, specificata nelle rispettive disposizioni, riparerà o sostituirà il Bene o rifonderà il prezzo d’acquisto del Bene difettoso. Nel caso in cui periodi più lunghi dovessero essere prescritti dalla legge, il periodo di garanzia sarà prolungato per il periodo minimo prescritto. A condizione che l’Acquirente operi come consumatore ai sensi della legge italiana, tale garanzia sostituirà tutte le altre garanzie, esplicite o implicite. Il Venditore declina specificamente le garanzie implicite di qualità soddisfacente, di commerciabilità e di idoneità per usi particolari. La responsabilità del Venditore di riparare, sostituire o rifondere il prezzo di acquisto del Bene difettoso a discrezione del Venditore costituisce il solo ed esclusivo rimedio concesso all’Acquirente in caso di violazione della presente garanzia. Inoltre l’Acquirente, qualora non acquisti i Beni quale utilizzatore finale, espressamente riconosce che la garanzia prestata dal Venditore in relazione agli stessi sarà in ogni caso limitata a quella sopra descritta,
restando inteso che ogni più ampia garanzia eventualmente prevista, a carico del produttore, del Venditore o di qualunque altro intermediario,
dalle leggi applicabili (incluse le norme a tutela dei consumatori) sarà esclusivamente ed integralmente a carico dell’Acquirente. L’Acquirente
rinunzia, nei confronti del Venditore, a qualunque azione di regresso od azione analoga (“Azione”) relativa a qualunque garanzia, prevista dalle leggi applicabili, più ampia di quella qui prestata da Venditore e si impegna ad inserire nei contratti di vendita dei Beni stipulati con acquirenti diversi (ed a far sì che venga inserito in ogni successivo analogo contratto di vendita) - a titolo esemplificativo e non esaustivo il consumatore o, comunque, il successivo acquirente della catena contrattuale distributiva o un qualsiasi altro intermediario - una clausola con cui l’Acquirente rinunzi, in favore di Venditore, ad ogni Azione in qualunque modo connessa alle garanzie sui Beni.
12.4 La comunicazione di esercizio dei diritti connessi alle garanzie di cui al presente articolo ad opera dell’Acquirente, ossia i reclami esperiti nei confronti del Venditore, saranno considerati validi ed efficaci se presentati per iscritto entro 14 giorni da quando il difetto è stato rilevato, ovvero entro 14 giorni dal momento in cui il difetto poteva essere ragionevolmente rilevato dal Venditore e se, in ogni caso, l’Acquirente fornisca la prova dello stesso tramite idonea documentazione ossia dovrà provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. La denuncia non è necessaria se il Venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato. In ogni caso l’azione di cui sopra si prescrive in sei mesi decorrenti dal giorno della scoperta del difetto ad opera dell’Acquirente.
12.5 Salve le disposizioni del presente Contratto, tutti i diritti relativi alle garanzie non sono esercitabili se:
i. l’Acquirente, senza il previo consenso del Venditore, effettui modifiche e/o ripari i Beni consegnati o consenta a terzi di porre in
essere tali attività;
ii. i Beni consegnati risultino e siano stati usati impropriamente e/o
utilizzati per altri scopi diversi dagli scopi per i quali sono stati realizzati;
iii. il manuale utente e/o le istruzioni di montaggio non risultino o non
siano stati rispettati minuziosamente;
iv. siano state usate per il montaggio parti diverse dalle originali (come
consegnate dal Venditore);
v. il difetto sia il risultato di altre cause non imputabili al Venditore;
vi. venga concordata dalle Parti la consegna di materiali, parti o Beni
usati (di seconda mano) per i quali si applicherà la condizione “visto
e piaciuto”;
vii. l’Acquirente non adempia anche ad una sola delle obbligazioni di
cui al presente Contratto;
viii. siano previste, da Contratto, opere, costruzioni, materiali o metodi
i lavoro di competenza dell’Acquirente;
ix. si verifichino casi di omessa e/o insufficiente e/o errata
manutenzione ad opera dell’Acquirente;
x il difetto è causato dalla normale usura dei Beni.
12.6 Deviazioni minime di misura, colore, peso o numero non costituiranno, in nessuna circostanza, in capo all’Acquirente alcun diritto per reclamare e richiedere l’esecuzione dei diritti derivanti dalla garanzia prestata dal Venditore sui Beni oggetto del Contratto.
12.7 Le spese relative alle riparazioni delle merci consegnate a terze parti, effettuate senza il previo consenso dell’Acquirente o trasportate da terzi soggetti, su ordine e richiesta dell’Acquirente - anche per il tramite del Venditore - non possono essere in nessuna circostanza imputate al Venditore.
12.8 Il Venditore è tenuto ai propri obblighi di garanzia da esso consegnati all'interno del territorio Italiano. Il Venditore si riserva il diritto di addebitare ulteriori costi aggiuntivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di viaggio e alloggio, i costi di manodopera, di spedizione, le spese di assemblaggio, all’Acquirente ai quali dovesse far fronte per ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo.
12.9 Qualora il Venditore, in ottemperanza degli obblighi di garanzia di cui al presente Contratto, sostituirà Beni o parti di essi, i Beni o le parti sostituiti diventeranno di proprietà del Venditore a decorrere dal momento della loro sostituzione.
12.10 Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivate da un prodotto e/o Bene difettoso, se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto e/o del Bene a una norma giuridica imperativa o ad un provvedimento vincolante ovvero se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore e/o il Venditore ha messo in circolazione il prodotto e/o il Bene, non permetteva ancora di considerare il prodotto e/o il Bene come difettoso. Nessun risarcimento sarà dovuto qualora l’Acquirente o i terzi siano
stati consapevoli del difetto del Bene e del pericolo che ne derivava e, ciononostante, vi si siano volontariamente esposti.
CLAUSOLA 13. RESPONSABILITÀ
13.1 Il Venditore è responsabile in via esclusiva dei danni cagionati nei confronti all’Acquirente e/o terzi soggetti se e nella misura in cui tali danni siano direttamente e consequenzialmente connessi all'esecuzione del presente Contratto ad opera del Venditore.
13.2 Salvo le disposizioni espresse delle presenti Condizioni Generali, Il Venditore non sarà ritenuto responsabile nei confronti dell’Acquirente e/o di terzi soggetti - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per qualsiasi perdita e/o spesa indiretta, punitiva, speciale o successiva (compresa la perdita di profitti) subita dall’Acquirente e/o terzi soggetti e risultante da una violazione o violazione presunta del presente Contratto.
13.3 Nel caso in cui il Venditore avesse stipulato polizze assicurative
a copertura della propria responsabilità in relazione al presente Contratto, la responsabilità del Venditore, si intenderà limitata, in ogni caso, all'importo assicurato. Le Parti concordano che in nessun caso e/o per nessuna teoria la responsabilità del Venditore nei confronti dell’Acquirente può superare il prezzo di acquisto dei Beni oggetto del Contratto che ha dato luogo alla responsabilità del Venditore. Il presente articolo sarà valido anche dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto.
13.4 Il Venditore non è in alcun modo responsabile per i Beni che sono direttamente o indirettamente venduti e/o utilizzati negli Stati Uniti e/o in Canada.
13.5 L’Acquirente si impegna a risarcire il Venditore da e contro tutte le richieste di terzi soggetti per il risarcimento di danni per i quali il Venditore non è, direttamente e/o indirettamente, responsabile come da paragrafi precedenti del presente articolo.
13.6 L’Acquirente deve informare per iscritto e tempestivamente il Venditore in merito a ogni richiesta di risarcimento danni, diretti e/o indiretti, avanzata da terzi soggetti nel rispetto di quanto stabilito nel presente Contratto.
13.7 Fatte salve le disposizioni del presente Contratto, il Venditore non è responsabile per danni direttamente e/o indirettamente risultantida assemblaggio errato, derivanti dall’uso di strumenti inappropriati, metodi di assemblaggio diversi da quelli prescritti o interpretazioneerrata delle istruzioni di montaggio fornite all’Acquirente.
13.8 Nessuna rinuncia oppure omissione da parte del Venditore (né espressané implicita) relativa all’esecuzione di qualsiasi suo diritto regolato dal presente Contratto, pregiudicherà i suoi relativi diritti futuri.
CLAUSOLA 14. CANCELLAZIONE
14.1 Fatte salve le disposizioni del presente Contratto, in caso di mancato rispetto da parte dell’Acquirente di una qualsiasi obbligazione
derivante dal presente Contratto, così come in caso di fallimento (o se viene presentata una istanza di fallimento), in caso venga concessa la
sospensione dei pagamenti e in caso di chiusura, liquidazione o qualsiasi circostanza comparabile dell’Acquirente, l’Acquirente, si considererà
inadempiente ex art. 1453 del codice civile. In tal caso, il Venditore potrà far valere unilateralmente il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto, senza alcuna notifica e senza interferenze del tribunale, per mezzo di semplice comunicazione da inviare all’Acquirente e/o di
sospendere i suoi obblighi ai sensi del Contratto, senza che il Venditore sia tenuto a risarcire alcun danno, diretto e/o indiretto, nei confronti
dell’Acquirente e senza pregiudicare ulteriori diritti acquisiti dal Venditore, ivi incluso - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il diritto del Venditore di richiedere il risarcimento totale dei danni, diretti e/o indiretti, eventualmente subiti.
14.2 Tutti i reclami che il Venditore eserciti nei confronti dell’Acquirente ai sensi del presente Contratto dovranno essere immediatamente e
completamente riconosciuti dall’Acquirente.
CLAUSOLA 15. LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE
15.1 Il Contratto è e sarà regolato dalla legge Italiana. Le Parti concordano che la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di Beni del 1980 (la cosiddetta Convenzione sulla vendita internazionale di Beni) non si applica al Contratto.
15.2 Eventuali controversie (incluse quelle considerate controversie anche solo da una delle Parti) derivanti dal presente Contratto saranno, a scelta del Venditore, sottoposte per la loro definizione, ad un collegio arbitrale composto da numero 3 (tre) arbitri, nel rispetto del regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano o, in via alternativa, rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
15.3 L'arbitrato avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni.
- Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri.
- L'arbitrato avrà luogo a Zwolle (Paesi Bassi).
- Il procedimento sarà condotto in lingua olandese.
CLAUSOLA 16. PRIVACY
16.1 Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di titolari del trattamento, ai sensi, per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679 che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali. Pertanto, le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della
conclusione o in corso di esecuzione del presente Contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti esprimono vicendevolmente il proprio consenso al trattamento dei dati per le predette finalità, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679. Alle Parti è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali scambiati vicendevolmente, ai sensi dell’art. dal 15 del Regolamento U.E. 2016/679, nonché ai sensi dell’art. 16, 17, 18, 20, 21 e 22, rispettivamente del diritto di rettifica dei dati personali, alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposto al processo decisionale automatizzato. I dati personali in questione saranno oggetto di trattamento fino a che è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.
Queste condizioni generali di vendita, consegna e pagamento sono state depositate presso la Camera di commercio e industria a Zwolle nel luglio 2000
CLAUSOLA 17. DISPOSIZIONI FINALI
17.1 Se e nella misura in cui il Contratto preveda (anche) l'esecuzione di attività di installazione o montaggio ad opera del Venditore presso i luoghi indicati dall’Acquirente, si applicheranno le condizioni generali di installazione per le società (Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijven - ALIB '92), con la conseguente esclusione, con riferimento esclusivo all’esecuzione di tali attività, dell’applicazione del presente Contratto.
17.2 Ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi all’altra Parte per iscritto.